LEGGE 7 aprile 2003, n. 80 - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

ART. 1.

(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).

1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice

imposta sul reddito, imposta sul reddito delle societa', imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

ART. 2.

(Codificazione).

1. Il codice e' articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi

  1. la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalita', di capacita' contributiva, di uguaglianza; b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia; c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicita', conoscibilita' effettiva, irretroattivita'; d) e' vietata la doppia imposizione giuridica; e) e' vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni; f) e' garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco; g) e' introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione; h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta; i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali; l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione; m) la sanzione fiscale penale e' applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario; n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalita' etiche e di solidarieta' sociale.

    2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

    3. Il codice puo' essere derogato o modificato solo espressamente.

    Nota all'art. 2

    - Si trascrive la rubrica della legge 27 luglio 2000, n. 212: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.

    ART. 3.

    (Imposta sul reddito).

    1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi

  2. inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali; b) conservazione del regime di imposizione previsto per le societa' di persone residenti e soggetti equiparati; c) per quanto riguarda l'imponibile

    1) identificazione, in funzione della soglia di poverta', di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta, escluso da imposizione; 2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni; 3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri

    famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa; sanita', istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; non profit e attivita' svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attivita' sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro; 4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione; 5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; 6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle societa', con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilita' dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate; 7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa; 8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo; d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria

    1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli; 2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico; 3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione; 4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate; 5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa; e) per quanto riguarda le semplificazioni

    1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali; 2) potenziamento degli studi di settore; 3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore; 4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attivita' nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica; 5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalita' di espletamento dell'attivita'; 6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le societa' sportive dilettantistiche; f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parita' di condizioni, il nuovo regime risulti sempre piu' favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

    ART. 4.

    (Imposta sul reddito delle societa).

    1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitivita' del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli piu' efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa' si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi

  3. determinazione in capo alla societa' o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole societa' che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della societa' o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilita' dell'esercizio dell'opzione per un periodo non...

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