LEGGE 13 giugno 2005, n. 118 - Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale

LEGGE 13 giugno 2005, n.118

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla

    data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o

    piu' decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi

    1. definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificita' propria degli organismi di promozione sociale, nonche' della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle societa' e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base

    1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi; 2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attivita' dell'impresa; 3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attivita' istituzionale o ad incremento del patrimonio; 4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilita' che soggetti pubblici o imprese private con finalita' lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facolta' di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione; b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in...

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