DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2012 - Determinazione della percentuale di compartecipazione al gettito dell''imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l''anno 2012, in attuazione dell''articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (12A09679)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonche' quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ed, in particolare, l'art. 2, comma 4, il quale attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la cui percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Rilevato che il predetto art. 2, comma 4, assume a riferimento, ai fini dell'attribuzione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto ai singoli comuni, il territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo;

Visti gli articoli 2, comma 4, ultimo periodo, e 14, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, i quali dispongono che l'assegnazione di tale compartecipazione avvenga, in sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, sulla base del gettito della citata imposta ripartito per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune ovvero, fino a quando non siano disponibili le informazioni necessarie per assicurare l'assegnazione sulla base del gettito per provincia, sulla base del gettito della medesima imposta distinto per regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;

Visto, altresi', l'art. 13, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che le citate disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2...

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