DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2011, n. 51 - Modifiche al regolamento recante norme per l''Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita'' sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329. (11G0093)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale e' stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-bis della citata legge n. 662 del 1996, aggiunto dall'articolo 14, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita' di finanziamento del predetto organismo di controllo;

Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, concernente il «Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;

Vista la delibera del Consiglio dell'Agenzia del 24 settembre 2007, concernente la proposta di modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale» in «Agenzia per il terzo settore», al fine di rendere la denominazione piu' adeguata alle competenze attribuite che includono tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore;

Vista la relazione annuale dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, laddove si evidenziano alcune criticita' relativamente all'attuale assetto organizzativo e ai poteri dell'agenzia medesima;

Ritenuto che, al fine di garantire il funzionamento ed il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia previsti dalla legge n. 662 del 1996, e' necessario provvedere alla modifica del citato decreto n. 329 del 2001, con particolare riguardo ai poteri e alla composizione dell'Agenzia medesima, nonche' alla modifica della denominazione prevista dal citato decreto del 26 settembre 2000;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;

Udito il parere n. 3661/2010 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;

Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 3661/2010, relativamente alla proporzione fra il numero dei componenti dell'organo e quello minimo necessario per chiedere la convocazione del collegio e per la validita' delle deliberazioni, prevedendo dunque che risulti sufficiente, ai predetti fini, la presenza di due componenti;

Ritenuto di non poter accogliere le ulteriori osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3661/2010 per le seguenti considerazioni:

quanto alla modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale» ad «Agenzia per il terzo settore» appare preferibile adottare la nuova denominazione che, pur non essendo pienamente esaustiva dei soggetti sui quali l'agenzia esercita il controllo, e' comunque piu' appropriata con riferimento a tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore, inteso come l'ambito in cui agiscono soggetti giuridici collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono attivita' di utilita' sociale;

quanto al riferimento della prima applicazione del regolamento per la individuazione del personale utilizzabile presente nell'articolo 9 del decreto n. 329 del 2001 appare preferibile mantenere l'attuale formulazione, atteso che, fintanto che non venga determinata la dotazione organica dell'agenzia con l'adeguato strumento normativo di rango superiore al presente decreto, la sua eliminazione comporterebbe incertezza applicativa sulla possibilita' di utilizzazione di personale di altre amministrazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazione dell'Agenzia

1. L'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, assume la denominazione di «Agenzia per il terzo settore».

2. La denominazione «Agenzia per il terzo settore» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 3, commi da 190 a 193, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:

190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.

191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e

188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al

Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Puo' inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

192. L'organismo di controllo ha, altresi', il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei...

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