LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 3 - Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 27 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonche' della normativa statale, detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'art. 2, nonche' disposizioni in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici.

  1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

    1. garantire la qualita' della realizzazione dei lavori pubblici, che deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, efficienza, trasparenza, tempestivita' e correttezza;

    2. promuovere la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilita' dello sviluppo regionale, nonche' l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle fonti non rinnovabili;

    3. promuovere l'accessibilita' e la fruibilita' per tutti dell'ambiente costruito e non costruito, anche attraverso la eliminazione e la non realizzazione delle barriere architettoniche;

    4. promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori ed il rispetto degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e contributivi;

    5. promuovere e favorire l'uso di sistemi e strumenti telematici e informatici nelle procedure relative alla realizzazione dell'opera pubblica nel suo ciclo di vita, anche al fine di garantire la massima trasparenza.

      Art. 2

      Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano:

    6. alla Regione Umbria, alle agenzie e agli enti da essa istituiti;

    7. agli enti locali, alle loro associazioni, unioni e consorzi, ai consorzi di bonifica;

    8. alle aziende unita' sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli enti di gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB);

    9. agli organismi di diritto pubblico;

    10. ai soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativamente a lavori od opere pubbliche o di pubblica utilita' che beneficiano di finanziamenti pubblici in conto interesse o in conto capitale, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dall'amministrazione regionale, di importo attualizzato pari o superiore al cinquanta per cento dell'importo dei lavori.

  2. Ai sensi della presente legge si intendono:

    1. per 'amministrazioni aggiudicatrici' i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);

    2. per 'soggetti aggiudicatori' i soggetti di cui al comma 1.

    Art. 3

    Programmazione regionale 1. La Regione concorre al processo di programmazione statale e dell'Unione europea in materia di lavori e opere pubbliche e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine promuove azioni di raccordo con dette istituzioni nonche' coordina i propri interventi con quelli degli enti locali.

  3. La programmazione regionale in materia di lavori e opere pubbliche si articola in piani di settore. I piani, in attuazione degli atti di programmazione individuati dall'art. 7 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e nell'ottica della tutela e della valorizzazione ambientale e paesaggistica, definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalita' di realizzazione, nonche' strumenti e procedure di controllo dell'attuazione.

    Art. 4

    Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione 1. L'attivita' di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a centomila euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

  4. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dell'amministrazione aggiudicatrice, per almeno sessanta giorni e sul profilo del committente. Gli stessi atti sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 10, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione della stessa amministrazione aggiudicatrice.

  5. Nell'ottica del governo del territorio, al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale devono comprendere una quota non inferiore all'otto per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti, destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio sismico con priorita' per gli edifici e le infrastrutture strategiche, per il miglioramento della sicurezza impiantistica di edifici e di infrastrutture pubbliche, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

  6. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno in gestione infrastrutture, puntuali o a rete, nel proprio bilancio di previsione annuale destinano una quota di risorse finanziarie, pari almeno al cinque per cento dell'importo dei lavori da eseguire nell'anno, alla costituzione di un fondo per lavori di somma urgenza. Eventuali contributi regionali in materia di lavori di somma urgenza sono erogati previa verifica dell'avvenuta costituzione del fondo da parte dell'amministrazione e dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie in esso accantonate.

  7. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 5

    Finanziamento di lavori pubblici 1. La giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva singoli piani di settore per il finanziamento di interventi relativi a lavori e opere pubbliche e di pubblica utilita' dei soggetti aggiudicatori presenti sul territorio.

  8. Costituiscono oggetto di finanziamento i lavori e le opere pubbliche e di pubblica utilita', l'acquisizione al patrimonio di immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche, nonche' la manutenzione delle opere stesse.

  9. I piani di settore:

    1. finanziano interventi di importo superiore a centomila euro solo se ricompresi nel programma triennale delle amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per interventi urgenti e imprevedibili;

    2. possono comunque finanziare interventi di singolo importo inferiore a centomila euro;

    3. prevedono l'accantonamento di una quota massima del quindici per cento dei finanziamenti, da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere gia' finanziate ed alla redazione, da parte dell'amministrazione regionale, di progetti per interventi di rilevante interesse regionale o di progetti integrati di area.

  10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma l si fa fronte con stanziamenti del bilancio regionale.

    Art. 6

    Piani di settore 1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, concede un contributo finanziario comprensivo dell'onere per spese tecniche, dell'acquisizione dell'opera pubblica al patrimonio pubblico, dell'IVA e di altri eventuali oneri di legge.

  11. I piani di settore relativi ai lavori e alle opere pubbliche e di pubblica utilita' di cui all'art. 5, sono attuati nel rispetto di procedure amministrative uniformi, indicate con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed individuano:

    1. l'entita' del contributo assegnato a ciascun intervento;

    2. i tempi assegnati per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo da porsi a base della gara di appalto;

    3. i tempi assegnati per la consegna, per l'ultimazione, per il collaudo o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

    4. i tempi assegnati per l'impegno e l'erogazione dei finanziamenti;

    5. le quote di finanziamento da erogare nel corso dei lavori;

    6. le modalita' per l'eventuale revoca dei finanziamenti assegnati, qualora non vengano rispettati i tempi per le fasi di realizzazione, nonche' per la loro immediata assegnazione ad altri soggetti aventi titolo nel corso dello stesso anno finanziario;

    7. una quota da destinare ad interventi di manutenzione relativi ad opere gia' realizzate.

  12. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera e), durante la fase di esecuzione dei lavori, e' subordinata alla trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art.

    10, da parte dei soggetti aggiudicatici, di un rapporto trimestrale inerente l'avanzamento dei lavori.

    Art. 7

    Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici 1. E' istituito presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici di seguito denominato Comitato tecnico.

  13. Il Comitato tecnico e' il massimo organo tecnico consultivo della Regione in materia di lavori e opere pubbliche.

  14. Il Comitato tecnico esercita funzioni consultive ed esprime pareri su problematiche tecniche a amministrative inerenti progetti di lavori e opere pubbliche di particolare complessita' e rilevanza, con specifico riferimento alle soluzioni tecnico-amministrative proposte nei progetti, della difesa del suolo, della sismica, delle infrastrutture, degli edifici complessi...

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