La pubblicità dei fatti giuridici

AutoreStefano Ambrogio
Pagine431-440
431
Capitolo 38
Gli effetti
della
pubblicità
La funzione della pubblicità
1
LA PUBBLICITÀ DEI FATTI
GIURIDICI
38
Se i vari fatti giuridici sono vincolanti per le parti che li hanno posti in essere,
analoga eff‌icacia non può essere ad essi attribuita nei confronti dei terzi.
Quando una dato fatto (atto unilaterale, contratto etc.) deve produrre conse-
guenze giuridiche anche nei confronti dei terzi è necessario che a questi sia
garantita la conoscibilità del fatto. Tale conoscibilità è assicurata dalla legge
mediante una serie di strumenti di pubblicità differenziati a seconda del-
l’oggetto dell’atto (bene mobile, immobile etc.) nonché della funzione che tale
pubblicità è destinata ad assolvere nell’ambito dell’ordinamento giuridico.
La funzione principale di ogni forma di pubblicità è, come detto, quella di
rendere noti ai terzi determinati fatti o atti giuridici: in conseguenza di
ciò è possibile anche risolvere i conf‌litti tra più aventi causa da uno stesso
autore.
In base agli effetti che essa può produrre si distingue tra:
- pubblicità notizia. Si ha in tutti i casi in cui la funzione della pubblicità è
quella di rendere noti determinati fatti giuridici ai terzi senza che si produca
alcun effetto sulla validità o opponibilità dell’atto nel caso di sua omissione.
Tipico esempio di pubblicità notizia è la registrazione nei registri dello stato
civile dei fatti concernenti la vita delle persone (la mancata registrazione nel
registro delle nascite non preclude l’esistenza in vita di un soggetto);
- pubblicità dichiarativa. Si ha in tutti i casi in cui funzione fondamentale
della pubblicità è rendere opponibile ai terzi l’atto (es. la trascrizione): nel
caso in cui essa venga omessa, l’atto, pur rimanendo valido ed eff‌icace tra
le parti, non può essere opposto ai terzi per i quali esso è come se non fosse
mai stato prodotto;
- pubblicità costitutiva. Si ha in alcune ipotesi eccezionali in cui l’adempi-
mento dell’onere pubblicitario è requisito indispensabile per la costituzione
stessa del rapporto (es. iscrizione ipotecaria). L’omessa pubblicità comporta
inesistenza del rapporto giuridico anche tra le parti del rapporto;
- pubblicità sanante. In alcuni casi la pubblicità può avere anche l’effetto
di sanare i vizi dell’atto. Quest’effetto si verif‌ica in alcune ipotesi conseguen-
ti alla trascrizione di un atto ex art. 2652 c.c.

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