Dei delitti in particolare

AutoreRaffaele Greco - Andrea Nocera - Sergio Zeuli
Pagine305-1135
1 • IL GENUS DEI DELITTI DI ATTENTATO
Il delitto in esame costituisce figura paradig-
matica dei cd. delitti di attentato, fattispecie
in cui risulta indifferente, ai fini della punibi-
lità del reo, se l’evento previsto dalla norma si
verifichi. Tali fattispecie sono caratterizzate
dall’uso di espressioni descrittive della con-
dotta tipica quali “
commette un fatto diretto
a”
, ovvero “
attenta a
”, e si concentrano nel
Titolo I del Libro II del codice.
Con i delitti di attentato il legislatore ha inte-
so realizzare un’anticipazione della soglia di
tutela del bene-interesse, in ragione della sua
rilevanza.
Con la L. 24 febbraio 2006, n. 85, recante
modifiche al codice penale in tema di reati di
opinione, è stato positivizzato l'orientamento
costante della giurisprudenza (Cass. S.U. 18-
3-1970, n. 1) che tende ad equiparare la con-
dotta tentata e di attentato sul piano della ido-
neità dell'azione: la rilevanza sul piano penale
di attività preparatorie nei delitti di attentato,
eccezionalmente punite in ragione dell'elevato
rango costituzionale dei beni interessi tutelati,
deve tener conto, infatti, della impossibilità
che la soglia di punibilità delle fattispecie di
attentato regredisca alla fase dei meri atti pre-
paratori.
In tal senso la nuova formulazione della norma
richiede che gli atti violenti, costituenti la con-
dotta tipica del reato, siano diretti ed idonei,
recependo al contempo quegli orientamenti
della dottrina (Fiandaca-Musco, Gallo) che
proponevano, quale criterio logico di ancorag-
gio di tale omogeneità tra tentativo e delitto di
attentato, la costituzionalizzazione del princi-
pio di offensività (49, 2° comma), attraver-
so il concorso di elementi di univocità ed ido-
neità degli atti e la realizzazione di un perico-
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I
DEIDELIT TI CONTROLA PERSONALITÀ DELLO STATO
CAPO I
DEIDELIT TI CONTROLA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO
241• Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello
Stato (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti di-
retti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di
uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è pu-
nito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti
l'esercizio di funzioni pubbliche.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 24-2-2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di
opinione).
Note procedurali: Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.). Fermo di indiziato di delit-
to: consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giu-
diziaria competente: Corte di assise (5, lett. d, c.p.p.). Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
241 • Libro II - Dei delitti in particolare 306
lo concreto per il bene-interesse tutelato.
L’innovazione normativa ha inoltre inciso sul
piano retributivo della fattispecie determinan-
do il limite massimo edittale della pena in
dodici anni di reclusione, in termini sanziona-
tori decisamente più miti in relazione alla ori-
ginaria pena dell’ergastolo.
2 • BENE TUTELATO, SOGGETTO PASSIVO
E CONDOTTA TIPICA
Il bene-interesse tutelato dalla norma è la
sovranità dello Stato, intesa come integrità,
indipendenza ed unità del territorio, alla cui
modifica si può pervenire solo attraverso rego-
le democratiche. Tali profili derivano dall’arti-
colazione delle condotte tipiche che, pur nel-
l’adozione di un modello descrittivo aperto,
rilevano in quanto dirette nel senso della sot-
toposizione ad uno Stato straniero della sovra-
nità sul territorio dello Stato, ovvero nella per-
dita dell’indipendenza, nel distaccato di por-
zioni di territorio, che ne minino l’integrità
Soggetto passivo comune a tutti i delitti del
Titolo I del Libro II del codice è lo Stato italia-
no, secondo una scelta di carattere antropo-
morfico di questo operata dal codice Rocco.
La condotta tipica di
sottoposizione del territo-
rio dello Stato o di parte di esso a sovranità di
uno Stato straniero
, sopra sommariamente
descritta, si sostanzia nel consentire che uno
Stato straniero eserciti sovranità su tutto o
parte del territorio dello Stato italiano, pur se
si ritiene siano esclusi dal concetto di territo-
rio navi ed aeromobili (4, 2° comma).
A tale condotta tipica, espressa in forma di
attentato, si aggiunge quella più generica ed
ampia della menomazione della indipendenza
dello Stato, che comprende qualsivoglia attivi-
tà diretta a consentire l’esercizio di poteri di
sovranità da parte di altro Stato, anche se in
forma temporanea, come nel caso della costi-
tuzione di un protettorato (Antolisei).
Le modalità attuative delle condotte descritte
sono caratterizzate dalla direzione e dalla ido-
neità oggettiva del fatto storico realizzato, che
deve avere di mira gli obbiettivi indicati dalla
norma incriminatrice.
La cennata direzione degli atti deve essere
valutata in termini oggettivi, in ragione delle
condizioni storiche ed ambientali in cui la
condotta si realizza, e sostanziarsi in
un serio
inizio di attacco
contro gli interessi statali
tutelati, quale
messa in esecuzione di conce-
pito progetto, con passaggio da una fase mera-
mente preparatoria ad una fase esecutiva
.
L’elemento qualificatore della idoneità della
condotta è stato aggiunto con la riformulazio-
ne della condotta incriminatrice avvenuta con
la L. 24 febbraio 2006, n. 85. La condotta
deve essere, oltre che diretta,
idonea
alla rea-
lizzazione degli obiettivi indicati dalla norma.
Il requisito della idoneità, propugnato dalla
dottrina sulla base della necessaria offensività
della condotta
ex
art. 49, 2° comma, c.p.
(Gallo), nella interpretazione della giurispru-
denza formatasi prima della modifica si quali-
fica quale "
non impossibilità
" a realizzare l'ef-
fetto di menomazione della sovranità (Cass.,
II, 27-11-1968), non escludendo l'efficacia
direzionale della condotta tipica punibile il
verificarsi di elementi esterni imprevisti o
eventuali che incidano in concreto sul proces-
so causale che conduca a tale effetto.
Il requisito dell'idoneità non può sostanziarsi
in un effettivo e puro rapporto di causalità, ma
deve procedersi attraverso un giudizio progno-
stico (ipotetico), fondato sugli elementi mate-
riali della condotta e sulle circostanze ad essa
esterne, impostato in chiave di verosimiglian-
za probabilistica, condotto
ex ante
ed in con-
creto (prognosi postuma). Giudizio prognostico
perché si effettua una valutazione della poten-
zialità dell'atto a produrre l'evento secondo cri-
teri di normalità sociale: giudizio che comun-
que investirà l'atto posto in essere, seppur non
perfezionativo della condotta progettata, quale
momento della serie comportamentale unita-
ria costituente la condotta, nella sua potenzia-
lità determinativa alla luce anche delle circo-
stanze in cui si realizza. Giudizio condotto
ex
ante
, perché nella valutazione prognostica
deve aversi riguardo alle circostanze preesi-
stenti e contemporanee alla condotta del sog-
getto agente, e non alla sopravvenienza di fat-
tori che hanno escluso la verificazione in ter-
mini di danno dell'evento lesivo.
I comportamenti sanzionati rilevano se realiz-
zati in termini di illiceità, consistente nello
307 Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato 241
stravolgimento della dinamica delle regole
democratiche, attraverso azioni violente alta-
mente simboliche contro lo Stato, coercizione
della volontà maggioritaria, abuso di posizioni
di potere istituzionale etc. Ciò rende certa-
mente non punibili quelle condotte tese ad
esercitare il diritto di autodeterminazione dei
popoli, ove esso operi nei limiti delle norme e
procedure costituzionali dello Stato (Cass., I,
27-11-1968).
3 • ELEMENTO SOGGETTIVO, TENTATIVO,
CONCORSO DI REATI
L’elemento soggettivo è doloso. Parte della
dottrina ha ritenuto che le peculiari finalità
dell’attentato alla sovranità dello Stato, richie-
ste dalla norma, rendano il dolo specifico,
dovendo proiettarsi la volontà dell’agente al
raggiungimento di uno dei risultati indicati
(Antolisei). Altra dottrina (Fiandaca-Musco)
conclude, invece, per la genericità del dolo,
essendo la finalità dell’attentato interna alla
condotta di offesa del bene interesse tutelato,
ed anzi colorandola sul piano strutturale.
Il delitto si consuma anche se non si realizza-
no le finalità indicate dalla norma, essendo
punita la sola condotta di attentato. Il momen-
to consumativo si identifica con il compimen-
to di fatti ed atti diretti oggettivamente ed ido-
nei a far verificare uno degli effetti di meno-
mazione della integrità e sovranità dello Stato.
La struttura di delitto di attentato, realizzando
una consumazione anticipata, esclude la con-
figurabilità del tentativo.
Alla fattispecie in esame è certamente appli-
cabile la causa di non punibilità prevista dal-
l’art. 5, 2° comma, della l. n. 304/1982,
quando il reo
cooperi efficacemente ad impe-
dire l’evento
, successivamente alla commis-
sione del reato, ipotesi qualificabile struttural-
mente come peculiare ipotesi di recesso attivo
(56).
Con L. n. 85/2006 è stata aggiunta una spe-
cifica circostanza aggravante al 2° comma,
relativa all’ipotesi in cui l’attività di attentato
sia compiuta con
violazione dei doveri ineren-
ti l’esercizio di funzioni pubbliche
(323); la
norma fa riferimento al caso in cui gli atti vio-
lenti di attentato alla integrità e indipendenza
dello Stato siano compiuti da soggetti che
rivestono qualità di pubblici ufficiali o, più in
generale, siano attributari di cariche pubbli-
che e delle pubbliche funzioni ad esse con-
nesse.
Il delitto concorre, e si struttura quale reato-
fine rispetto ad essi, con quelli di cospirazione
politica mediante associazione (305) e di
banda armata (306), che si pongono quali
attività organizzatorie e preparatorie rispetto
alla condotta di attentato qui analizzata.
ESEMPIO DI CAPO DI IMPUTAZIONE RELATIVO AL REATO IN ESAME
Del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 241 c.p., perché, in concorso tra loro,
costituendo tra loro un movimento politico clandestino denominato B.A.S., il cui pro-
gramma è finalizzato a realizzare l'obbiettivo della liberazione della Regione Alto Adige,
mediante il compimento di operazioni quasi belliche di violenza verso beni e persone,
facendo esplodere ordigni ed esplodendo colpi d'arma da fuoco nei confronti di caserme
dei carabinieri, caserme e postazioni militari, danneggiando tralicci della rete elettrica
con bombe, mine, esplosivi, nonché distribuendo volantini ed affiggendo manifesti ciclo-
stilati contenenti il programma ed i postulati del movimento irredentista austriaco di
separazione dell'Alto Adige dall'Italia, commettevano fatti diretti ed idonei a discioglie-
re o menomare l'unità dello Stato.
In Bolzano e nei territori limitrofi, dal 22-3-1967 al 3-10-1968

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