DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012 - Determinazione dell''aliquota della compartecipazione all''imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, in attuazione dell''articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. (12A09678)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

e

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonche' quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», ed, in particolare, il Capo II del predetto decreto, le cui disposizioni assicurano, ai sensi dell'art. 16, l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali, individuando, altresi', le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 18, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza, nonche' dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito, per l'anno 2003, una compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'uno per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023;

Considerato che detta compartecipazione...

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