Dehors, immobilistorici e problemi vari nell’immobiliare

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine741-744

Page 741

1. I dehors e il divieto di fumo

È possibile fumare nei dehors, cioè in quegli spazi esterni di un pubblico esercizio, arredati in genere con ombrelloni e tavolini e chiusi da uno o più lati?

In mancanza di un espresso chiarimento in proposito da parte del Ministero della salute, per rispondere al quesito oc-corre partire da quanto prevede la legge n. 3/2003 e, in particolare, il suo art. 51, che vieta di fumare “nei locali chiusi”, ad eccezione di “quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico” e di “quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati”.

Dalla lettura della norma emerge immediatamente un elemento: il divieto di cui trattasi non riguarda i luoghi all’aperto ma esclusivamente i “locali chiusi”.

Tornando al caso che ci occupa, ciò porta a ritenere, pertanto, che si rientri senz’altro nell’ambito del disposto legislativo (e quindi viga il divieto di fumare) per i dehors formati da una struttura con copertura superiore e chiusa sui quattro lati; si sia invece al di fuori del campo applicativo della norma (e quindi non ricorra il divieto di fumare) per il dehors costituiti da una struttura aperta nella parte superiore o su uno o più lati.

Si tratta di una conclusione, questa a cui siamo appena giunti, condivisa, peraltro, anche dalla Confesercenti di Venezia (che sul suo sito Internet si è espressa, sul punto, nello stesso senso) e che conduce necessariamente alla considerazione che la possibilità o meno di fumare in queste particolari strutture non può che essere valutata caso per caso.

2. Condominio, comunione e rapporti di vicinato

“In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 cod. civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condòmino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova”. È la massima della sentenza della Cassazione n. 11195/2010, in questa Rivista 2010, 526.

Altra importante sentenza, sempre a proposito di proprietà condominiale.

“In materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell’art. 889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condòmini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali”. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 12520/2010, in questa Rivista 2010, 527).

3. Divieti e obblighi per intitolare una via

Quali norme si debbono seguire per intitolare una strada? Sono tre le leggi che disciplinano la materia: il r.d.l. 1158/1923, convertito dalla legge 473/1925 (“Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali”); la legge 1188/1927 (“Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”); l’art. 41 del d.p.r. 223/1989 (“Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”). Le due leggi più antiche sono state esplicitamente fatte permanere in vigore dai recenti provvedimenti detti salvaleggi. La competenza a intitolare è dei Comuni. Qualora si tratti di cambiare nome a una strada, occorre l’approvazione del Ministero (ora) per i Beni culturali, attraverso la Sovrintendenza (ora) ai Beni architettonici e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT