La pubblicità degli atti in lingua straniera

AutoreCarlo Ibba
Pagine61-70
Carlo Ibba
La pubblicità degli atti in lingua straniera
S: 1. Le prescrizioni comunitarie. – 2. Proli del procedimento pubblicitario. – 3. Eetti della
pubblicità. Ecacia dichiarativa e discordanza fra testo straniero e testo italiano. – 4. I terzi protetti in
caso di discordanza. – 5. Eetti della pubblicità in lingua straniera in mancanza della pubblicità in
lingua italiana. – 6. Conclusioni.
1. La direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha apportato
alcune modiche alla prima direttiva Cee in materia societaria1 in ordine ai “requisiti di
pubblicità di taluni tipi di società”2.
In particolare, nei Considerando si premette che la prima direttiva “disciplina la
pubblicità obbligatoria di una serie di atti ed indicazioni delle società la cui responsabi-
lità è limitata”; si aggiunge che un aggiornamento di tale direttiva, secondo quanto rac-
comandato nella relazione di un gruppo di lavoro sul diritto delle società, dovrebbe
contribuire a “facilitare e ad accelerare l’accesso delle parti interessate alle informazioni
sulle società”, semplicando altresì “le formalità relative alla pubblicità cui le stesse sono
tenute”; e si conclude che “si dovrebbe migliorare l’accesso transfrontaliero alle informa-
zioni sulle società autorizzando, oltre alla pubblicità obbligatoria in una delle lingue
consentite negli Stati membri delle società in questione, la registrazione su base volonta-
ria, in altre lingue, degli atti ed indicazioni richiesti”, con la precisazione che “le relative
traduzioni dovrebbero far fede nei confronti dei terzi che agiscono in buona fede”3.
Per raggiungere gli obiettivi appena indicati, la direttiva detta alcune prescrizioni4
volte a favorire l’informatizzazione del sistema pubblicitario da noi già pienamente attuata.
Stabilisce poi – e sono queste le previsioni per noi più signicative – che “gli atti e
le indicazioni soggetti a pubblicità […] sono redatti e registrati in una delle lingue auto-
rizzate dalle norme applicabili in materia nello Stato membro” in cui la pubblicità viene
attuata (art. 3-bis.1); che, “oltre alla pubblicità obbligatoria […], gli Stati membri con-
sentono che la pubblicità volontaria degli atti e delle indicazioni […] sia eettuata […]
in qualsiasi lingua uciale della Comunità” (art. 3-bis.2) e “possono consentire” che la
pubblicità volontaria “sia garantita […] in qualsiasi altra lingua” (art. 3-bis.3); e inne
che, “in caso di discordanza fra gli atti e le pubblicazioni pubblicati nelle lingue uciali
del registro e la traduzione pubblicata su base volontaria, quest’ultima non può essere
opposta ai terzi; i terzi possono tuttavia valersi delle traduzioni pubblicate su base volon-
taria a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione oggetto della
pubblicità obbligatoria (art. 3-bis.4).
1 Ossia alla direttiva 68/151/CEE del Consiglio, volta a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie
richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.
2 Espressione, quella virgolettata, che compare nell’intitolazione della direttiva.
3 Così, rispettivamente, il primo, il terzo e il nono Considerando.
4 Specie quelle contenute nell’art. 3.2., 3.3, 3.4 e 3.8.

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