Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze
della Camera dei deputati;
Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della
Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della
sanita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Prestazioni sociali agevolate
-
Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del
presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della
maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione
sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonche' della
pensione e assegno di invalidita' civile e delle indennita' di
accompagnamento e assimilate.
-
Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per
l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo
-
Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infraannuale,
gli enti erogatori possono altresi' differire, non oltre il 31
dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri
di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in
vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia,
ove previsto.
-
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del
presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 2.
Criteri per la determinazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente
-
La valutazione della situazione economica del richiedente e'
determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal
richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli
considerati a suo carico ai fini IRPEF.
-
L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma
dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale
indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione
economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei
valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella
-
L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato
come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro
desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.
Art. 3.
Integrazione dell'indicatore della situazione economica
da parte degli enti erogatori
-
Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti
per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
accanto all'indicatore della situazione economica, modalita'
integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso
delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
-
Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo
familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal
caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di
cui alla tabella 2.
-
Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle
amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a
determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti
erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.
Art. 4.
Dichiarazione sostitutiva del richiedente
-
Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente.
-
Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel
caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8,
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita'
delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di
credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il
codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare.
-
La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai
centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30
dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica
alla quale e' richiesta la prima prestazione.
-
I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni
pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva
rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo
della situazione economica.
-
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire
alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' ai
comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare
una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante
la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a
tutte le prestazioni agevolate.
-
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i
modellitipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione
sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.
-
Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare
dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati
dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del
sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente
erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non
veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entita'.
-
Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle
finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una
quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata
al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale
dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.
Art...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA