Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre

1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze

della Camera dei deputati;

Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della

Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la

solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della

sanita';

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Prestazioni sociali agevolate

  1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei

    servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre

    disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via

    sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione

    economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o

    assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque

    collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni

    economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del

    presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e

    assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della

    maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione

    sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonche' della

    pensione e assegno di invalidita' civile e delle indennita' di

    accompagnamento e assimilate.

  2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata

    in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni

    dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per

    l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere

    criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla

    composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo

  3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infraannuale,

    gli enti erogatori possono altresi' differire, non oltre il 31

    dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri

    di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in

    vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia,

    ove previsto.

  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

    proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per

    la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del

    tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro

    del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'

    attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del

    presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59,

    comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    Art. 2.

    Criteri per la determinazione dell'indicatore

    della situazione economica equivalente

  5. La valutazione della situazione economica del richiedente e'

    determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal

    richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli

    considerati a suo carico ai fini IRPEF.

  6. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma

    dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale

    indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione

    economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei

    valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella

  7. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato

    come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro

    desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.

    Art. 3.

    Integrazione dell'indicatore della situazione economica

    da parte degli enti erogatori

  8. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti

    per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi

    dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

    accanto all'indicatore della situazione economica, modalita'

    integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso

    delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

  9. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi

    dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

    assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo

    familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal

    caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di

    cui alla tabella 2.

  10. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle

    amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a

    determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti

    erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

    Art. 4.

    Dichiarazione sostitutiva del richiedente

  11. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione

    sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive

    modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie

    per la determinazione dell'indicatore della situazione economica

    equivalente.

  12. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel

    caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8,

    possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita'

    delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di

    credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il

    codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il

    patrimonio mobiliare.

  13. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai

    centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30

    dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica

    alla quale e' richiesta la prima prestazione.

  14. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni

    pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva

    rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della

    dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo

    della situazione economica.

  15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

    proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il

    Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella

    pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire

    alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' ai

    comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare

    una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante

    la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a

    tutte le prestazioni agevolate.

  16. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

    decreto, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di

    concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per

    l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i

    modellitipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione

    sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.

  17. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un

    apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare

    dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati

    dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del

    sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono

    stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente

    erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non

    veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono

    richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e

    la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di

    errori materiali o di modesta entita'.

  18. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle

    finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una

    quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata

    al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale

    dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo

    criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.

    Art...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT