DELIBERAZIONE 12 dicembre 2002 - Definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2003 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 204/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 dicembre 2002; Premesso che

l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto 21 novembre 2000), ha disposto la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 22 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002 (di seguito: decreto 22 novembre 2002), prevede che il Gestore della rete ceda l'energia elettrica acquistata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 mediante procedure concorsuali; l'art. 2 del decreto 22 novembre 2002 prevede, al comma 2, che l'Autorita' disciplini le procedure concorsuali di cui al precedente alinea ammettendo a parteciparvi i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) n. 91/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999, e, al comma 5, che l'energia non collocata in esito alle predette procedure concorsuali sia destinata al mercato vincolato, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita'; l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, ceda al mercato l'energia acquisita ai sensi dell'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo;

Visti

la legge 9 gennaio 1991, n. 9; legge 14 novembre 1995, n. 481 ed, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera h); il decreto legislativo n. 79/1999; Visti

il decreto 21 novembre 2000; il decreto 22 novembre 2002; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002); Visti

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002; la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 ed in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: deliberazione n. 95/01); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); Considerato che

l'art. 2, comma 2, del decreto 22 novembre 2002 prevede che, nel disciplinare le procedure concorsuali di cui alle premesse, l'Autorita' si attenga a criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari, indicando altresi' modalita' e condizioni di assegnazione compatibili con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.

79/99; l'art. 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002 prevede che una quota a 1000 MW della capacita' annuale sia assegnata a clienti idonei disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete e comunque inferiore a ventiquattro ore; l'art. 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 prevede che una quota pari a 400 MW della capacita' assegnabile sia assegnata, in via sperimentale, a clienti idonei finali, alimentati in alta o media tensione, che risultano aver effettuato nel corso degli ultimi dodici mesi consumi di energia elettrica per almeno il 50% del totale nelle ore di fascia F4 e che si impegnano ad aumentare nell'anno 2003 tale percentuale ad almeno il 55% del totale; l'art. 4, comma 1, del decreto 22 novembre 2002 prevede che le procedure concorsuali di cui all'art. 2 del medesimo decreto siano svolte dal Gestore della rete in applicazione del criterio di rialzo sul prezzo offerto, cosi' come definito all'art. 4 del medesimo decreto; l'art. 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 prevede che alle procedure concorsuali possano partecipare i clienti idonei di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, nonche' la societa' Acquirente unico S.p.a. a partire dalla data di assunzione delle proprie funzioni; l'art. 8, comma 8.7, della deliberazione n. 95/01, prevede che, all'avvio del sistema delle offerte, i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto tra le zone siano assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica nel mercato giornaliero dell'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra le zone compatibili con i valori definitivi dei limiti di trasporto di cui al comma 5 del medesimo articolo; l'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 95/01 prevede che ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 7, i programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti bilaterali siano assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo; e che l'art. 8, comma 8.9, della deliberazione n. 95/01 prevede che il prezzo unitario di assegnazione dei diritti di cui al comma 8.7 della medesima deliberazione per l'utilizzo della capacita' tra la zona in cui avviene un'immissione di energia elettrica e la zona in cui avviene un prelievo sia pari alla differenza tra il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene prelevata e il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene immessa; l'art. 8, comma 8.10, della deliberazione n. 95/01 prevede che i titolari di contratti bilaterali ed il Gestore del mercato siano tenuti a versare al Gestore della rete o hanno diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo unitario di cui al comma 8.9 della medesima deliberazione e la capacita' di trasporto da loro utilizzata, determinata in base ai relativi programmi di immissione e di prelievo; l'art. 3, comma...

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