DECRETO 27 febbraio 2003 - Definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuta l'esigenza della definizione di nuove modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi sopra citati; Decreta
Art. 1.
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Le somme erogate ai sensi dell'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, sono concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come contributo per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline di cui all'art. 2 del presente decreto a enti, societa' e persone che svolgono attivita' connesse alle discipline predette.
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Il contributo di cui al comma l e' determinato nella misura dell'80% del costo dello studio o della ricerca proposta.
Art. 2.
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Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati, annualmente, i settori di ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'art. l nonche' i criteri di valutazione delle richieste di contributo.
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Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' indicati gli stanziamenti da destinare ai settori di ricerca individuati ai sensi del medesimo comma 1.
Art. 3.
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I contributi di cui all'art. 1 sono concessi previa stipula di convenzione ed erogati in due quote, sulla base della seguente procedura
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la prima quota, pari al 40 per cento, a seguito della stipula della convenzione; b) la seconda quota, pari al 60 per cento, successivamente alla presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute. Tale quota e' erogata a seguito di valutazione favorevole sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita' della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a...
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