DECRETO 27 febbraio 2003 - Definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuta l'esigenza della definizione di nuove modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi sopra citati; Decreta

Art. 1.

  1. Le somme erogate ai sensi dell'art. 197, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

    1124, e successive modificazioni, sono concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come contributo per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline di cui all'art. 2 del presente decreto a enti, societa' e persone che svolgono attivita' connesse alle discipline predette.

  2. Il contributo di cui al comma l e' determinato nella misura dell'80% del costo dello studio o della ricerca proposta.

    Art. 2.

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati, annualmente, i settori di ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'art. l nonche' i criteri di valutazione delle richieste di contributo.

  4. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' indicati gli stanziamenti da destinare ai settori di ricerca individuati ai sensi del medesimo comma 1.

    Art. 3.

  5. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi previa stipula di convenzione ed erogati in due quote, sulla base della seguente procedura

    1. la prima quota, pari al 40 per cento, a seguito della stipula della convenzione; b) la seconda quota, pari al 60 per cento, successivamente alla presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute. Tale quota e' erogata a seguito di valutazione favorevole sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita' della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a...

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