DECRETO 30 novembre 2012 - Definizione delle modalita'' di accreditamento delle sedi di tirocinio. (Decreto n. 93). (12A12964)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parita' scolastica;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, comma 632 che prevede la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, su base provinciale, la loro articolazione in reti territoriali e la loro ridenominazione in «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e in particolare l'art. 12, che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; l'art. 15, comma 22, che stabilisce come, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni finalizzate allo svolgimento del tirocinio con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresi' attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «formazione iniziale degli insegnanti»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, concernente «Disciplina dei criteri per la selezione degli aspiranti allo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117;

Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione riunito in data 20 novembre 2012 e valutate le osservazioni proposte in merito ai seguenti punti:

si condivide la proposta di riformulare l'art. 2, comma 4, anche alla luce dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

si ritiene invece di non conformarsi integralmente al predetto parere, relativamente al comma 4 dell'art. 2, confermando l'accreditamento quale «titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assegnazione dei relativi contributi», al fine di incentivare le istituzioni scolastiche alla prestazione del servizio di tutorato e tirocinio ed indirettamente a spingerle perseguire gli standard di qualita' previsti dal presente decreto;

si ritiene altresi' di non conformarsi integralmente al predetto parere in merito all'art. 3 comma 4 e di mantenere l'incompatibilita' tra il ruolo membro della commissione deputata a valutare le richieste di accreditamento e il ruolo di dirigente scolastico, coordinatore didattico o docente in servizio nelle istituzioni che abbiano presentato la relativa domanda, per evitare situazioni di incompatibilita';

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accreditamento delle sedi di svolgimento delle attivita' di tirocinio in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

  2. Ai fini del...

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