DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8 - Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il differimento di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario nazionale ed agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge

Art. 1.

Differimento del termine dei contratti di lavoro a tempo definito dei medici

  1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' differito al 31 agosto 2002.

    Art. 2.

    Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento.

  2. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.

    388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti

    "31 dicembre 2002".

    Art. 3.

    Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

  3. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 16 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le...

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