La deduzione del limite di massimale e la sua prova da parte dell"assicuratore della responsabilità civile, prima e dopo la riforma del codice di rito

AutoreValerio Toninelli
Pagine994-995

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@1. Premessa

- Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato «a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto» (art. 1917 c.c.).

Ogni polizza del genere prevede un limite di massimale; in particolare, nella assicurazione obbligatoria della responsabilità dei veicoli, l'articolo 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 prevede che detta assicurazione tuteli l'assicurato «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione».

@2. L'onere della prova circa il limite di massimale e la produzione della polizza

- La prima questione che si pone è se sia onere del danneggiato (che agisca con azione diretta contro l'assicuratore, ai sensi del citato articolo 18 della legge 990/69) provare che la propria domanda rientra nel limite quantitativo dell'assicurazione; oppure se sia onere dell'assicuratore dimostrare tale limite.

Al riguardo, occorre premettere che il danneggiato è nell'impossibilità materiale di provare i termini della garanzia assicurativa di cui beneficia l'assicurato.

Infatti tra i dati significativi, che deve contenere il contrassegno, che va esposto sul veicolo assicurato, sono compresi il periodo d'assicurazione e la denominazione dell'istituto assicuratore, ma non anche il massimale di polizza (cfr. art. 7 legge 990/69).

A questa stregua, appare ragionevole che l'onere in esame debba ricadere sull'assicuratore, che è l'unico soggetto in grado di assolverlo.

In tal senso si è espressa la sentenza che si annota, la quale si è riallacciata - peraltro - alla nota giurisprudenza secondo la quale, concernendo la deduzione del limite dell'obbligazione indennitaria un fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda nell'importo richiesto dal danneggiato, l'onere della prova relativo incombe sull'assicuratore (cfr., in senso conforme, Cass. 12 maggio 1993 n. 5416; 4 settembre 1985 n. 4611).

Circa i modi con cui deve essere provato, da parte dell'assicuratore, il limite di massimale, la sentenza in esame ribadisce che va dimostrato documentalmente mediante produzione della polizza, come prescrive l'art. 1888 del c.c.

@3. I termini per la proposizione dell'eccezione circa il limite di massimale e per la produzione della polizza prima della riforma del codice di rito

- La giurisprudenza - nella vigenza delle vecchie norme del codice di...

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