DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174 - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche'' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (12G0196)

Titolo I

REGIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni

  2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla meta' dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonche' gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilita' interno, nonche' del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale.

  3. Il rendiconto generale della Regione e' sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformita' degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

  4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

  5. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti.

  6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalita' disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilita' dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilita' interno e alla sostenibilita' dell'indebitamento. A tale fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto e', altresi', inviato al Presidente del consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti puo' avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalita' e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.

  8. In sede di controllo di legittimita' e regolarita' sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilita' interno la sostenibilita' dell'indebitamento e l'assenza di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.

  9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali e' stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria.

  10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, nonche' le modalita' per la regolare tenuta della contabilita'.

  11. Il rendiconto di cui al comma 10 e' strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali, con esclusione di indennita', benefici o simili emolumenti e di quelle comunque estranee a tali funzioni, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati.

  12. Il rendiconto e' trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perche' si pronunci, nel termine di venti giorni, sulla regolarita' dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto e', altresi', pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.

  13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.

  14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non regolarita' del conto da parte della Sezione regionale di controllo.

  15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale.

    Titolo I

    REGIONI

    Art. 2

    Riduzione dei costi della politica nelle regioni

  16. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonche' al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, e' erogata a condizione che la regione, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

    1. abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

    2. abbia definito l'importo...

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