DECRETO RETTORALE 4 maggio 2020 - Modifiche dello statuto. (20A02552)

IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 12;

Viste le deliberazioni in data 17 settembre 2019 e 15 ottobre 2019, con le quali il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 12 dello statuto, di apportare modifiche agli articoli 3, 25, 26, 27, 30, 31 -bis , 33, 34, 35, 37, 38, 40, 54, 62, 64 e 66 dello stesso;

Vista la deliberazione in data 14 ottobre 2019 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate;

Vista la nota rettorale prot. n. 117376/19 del 20 novembre 2019, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;

Viste le osservazioni pervenute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 18171 del 5 dicembre 2019, recepita da questo Ateneo con prot. n. 124515/19 del 5 dicembre 2019, nell'esercizio del controllo di legittimita' e di merito;

Viste le deliberazioni in data 5, 11 e 26 febbraio 2020, con le quali il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 12 dello statuto, le proposte di adeguamento alle osservazioni suggerite dal Ministero dell'universita' e della ricerca relativamente alla modifica degli articoli 33 e 66 dello statuto;

Viste le deliberazioni in data 5 e 18 febbraio, con le quali il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate;

Vista la nota rettorale prot. n. 20641/20 del 27 febbraio 2020, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca in risposta alle osservazioni pervenute con nota prot. n. 18171 del 5 dicembre 2019 per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;

Considerato il superamento del termine perentorio di sessanta giorni dall'invio della nota rettorale prot. n. 20641/20 del 27 febbraio 2020, a seguito dei quali, in assenza di rilievi, come disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, statuti e regolamenti d'Ateneo sono emanati dal rettore;

Decreta: Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate. Titolo I Norme generali Art. 3 Liberta' e finalita' dell'insegnamento Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. L'Universita' promuove, organizza e coordina le attivita' formative necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'Universita' conferisce i relativi titoli di studio. 2. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualita' dei corsi di studio di riferimento e secondo le disposizioni del regolamento didattico dell'Ateneo. 3. L'Universita' garantisce la centralita' dell'attivita' didattica all'interno delle proprie scelte strategiche, in particolare sia per quanto riguarda la destinazione delle risorse che per quanto riguarda le esigenze dell'utenza studentesca. 4. L'Universita' assolve ai compiti di formazione che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attivita' di servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilita' internazionale, e l'innovazione nelle metodologie didattiche. L'Universita' assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri iscritti al termine dei corsi di studio seguiti. 5. L'Universita' promuove e svolge, anche mediante apposite forme organizzative, sia attivita' funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e continua, sia attivita' culturali e formative destinate a soggetti esterni, coerenti con le sue finalita' e di conseguente livello. 6. L'Universita' valorizza la terza missione, favorendo l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa'. 7. L'Universita' promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunita' nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune. (Omissis). Titolo III Struttura di governo e organi Art. 25 Rettore I commi 3, 4, 5 e 6 sono cosi' riformulati: 3. L'elettorato passivo e' riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5% e di non piu' del 10% dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, afferenti per quote non inferiori a un quarto dei proponenti ad almeno tre diversi gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati dal comma 7 dell'art. 26. 4. L'elettorato attivo e' costituito: a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;

  1. dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato;

  2. dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in seno al senato accademico e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al consiglio di amministrazione;

  3. dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai consigli di Dipartimento e ai comitati direttivi delle facolta' e scuole, di cui ai successivi articoli 38 e 40;

  4. dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in seno ai consigli di Dipartimento. 5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente, la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,25, equivalente al 25% del totale degli aventi diritto al voto della categoria. 6. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale puo' esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei consigli di Dipartimento e nei comitati direttivi delle facolta' e scuole. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a) del comma 4. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni. In caso di rinuncia di uno o piu' candidati entro il giorno precedente alla seconda votazione, con conseguente riduzione a due candidati effettivi, la seconda votazione viene soppressa e si passa direttamente alla data della votazione prevista come terza, garantendo la possibilita' di confronto e contraddittorio durante il periodo di tempo che intercorre tra la prima votazione e la successiva. Art. 26 Senato accademico I commi 6, 7, 8 e 9 sono cosi' riformulati: 6. I componenti di cui alla lettera b) del comma 3 son eletti con riferimento a macro-aree, ciascuna costituita, a tal fine, dai professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti riconducibili alle aree scientifico-disciplinari cosi' come determinate dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, tenuto conto di alcune specificita' dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo, comprese nella specifica macro-area. La composizione e il numero delle macro-aree e il numero degli eleggibili per ogni...

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