DECRETO RETTORALE 3 marzo 2015 - Modifiche allo statuto. (15A02102)

IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. n. 0012034/12 del 4 maggio 2012;

Vista la delibera con la quale in data 21 ottobre 2014 il Consiglio di amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole sulle modifi che allo statuto dell'Universita';

Vista la delibera con la quale in data 10 novembre 2014 il Senato accademico ha approvato le modifi che allo statuto dell'Universita';

Vista la nota prot. n. 0006164/15 del giorno 11 febbraio 2015, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato le sue osservazioni sullo statuto dell'Universita' modifi cato;

Vista la delibera con la quale in data 23 febbraio 2015 il Senato accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di amministrazione, di conformare il testo defi nitivo dello statuto al rilievo formulato dal Ministero;

Vista la delibera con la quale in data 24 febbraio 2015 il Consiglio di amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole sul medesimo testo defi nitivo, conformato al rilievo formulato dal Ministero;

Decreta: Art. I Emanazione Sono emanate le modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca di seguito elencate: - l'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Principi generali). - 1. L'Universita' degli studi di Milano - Bicocca [d'ora in avanti: Universita'] e' una comunita' ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica. 2. Fine dell'Universita' e' concorrere allo sviluppo della societa' attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarieta' internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso l'attivita' di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore. Alla realizzazione di questo fine partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. 3. L'Universita', partecipa, inoltre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale. 4. L'Universita' opera ispirandosi a principi di responsabilita', promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformita' ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere e di orientamento sessuale;

assicura inoltre pari opportunita' sotto ogni profilo. 5. L'Universita' svolge le sue funzioni istituzionali in conformita' agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della liberta' dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali. 6. L'Universita' organizza al suo interno la valutazione del raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, con particolare riferimento alla qualita' della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali e internazionali. Si impegna a incentivare le strutture didattiche e di ricerca valutate positivamente e ad adottare politiche di riforma per quelle che ricevono una valutazione non positiva. 7. L'Universita' informa la propria azione all'osservanza dei principi di semplificazione, di trasparenza, di pubblicita' e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo. Impronta l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai principi dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. 8. L'Universita' partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione regionale sanitaria. Al fine di garantire un'appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonche' con soggetti pubblici o privati. 9. L'Universita' include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione. L'Universita' appoggia e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilita' dei propri studenti, dei ricercatori e del personale docente e tecnico-amministrativo, garantendo il pieno riconoscimento delle attivita' svolte all'estero. L'Universita' si impegna nella realizzazione di attivita' di studio e di insegnamento in lingua straniera." - l'art. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Rettore). - 1. Il Rettore rappresenta l'Universita' a ogni effetto di legge e svolge funzioni generali di indirizzo e di coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche. Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed e' responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni. Garantisce il corretto trasferimento delle informazioni agli organi dell'Ateneo. 2. Il Rettore, in particolare: a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attivita' e vigila sull'esecuzione delle rispettive delibere;

  1. emana lo statuto e i regolamenti dell'Universita', assicurando la loro osservanza e la raccolta in forma ufficiale;

  2. propone il documento di programmazione triennale di Ateneo;

  3. propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

  4. propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, sentito il Senato accademico;

  5. impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle attivita';

  6. vigila sul patrimonio, sul regolare funzionamento delle strutture e sulla corretta gestione dell'Ateneo;

  7. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, nonche' i diritti degli studenti;

  8. procede, con propri decreti, verificata la legittimita' degli atti relativi, all'assunzione dei docenti, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio;

  9. esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente secondo la normativa vigente;

  10. firma gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto, atto o convenzione la cui sottoscrizione non sia affidata al Direttore generale o ai responsabili delle strutture decentrate, in quanto delegati;

  11. adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;

  12. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. 3. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato secondo la normativa vigente. Il mandato del Rettore dura sei anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 5, e non e' rinnovabile. 4. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo;

  13. ai ricercatori;

  14. a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto ponderato del quindici per cento;

  15. ai rappresentanti degli studenti eletti negli organi di governo, nel Nucleo di valutazione e nel Consiglio degli studenti. Il quorum per l'elezione del Rettore e' costituito dal numero dei soggetti di cui alle lettere a), b) e d) e dalla percentuale relativa al numero complessivo del personale tecnico-amministrativo di cui al precedente punto c). 5. Le elezioni del Rettore sono indette con provvedimento del Decano dell'Universita' almeno sei mesi prima della naturale scadenza. 6. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, le elezioni sono indette dal Decano dell'Universita' entro quindici giorni. La prima votazione e' fissata non prima di quarantacinque giorni dalla cessazione. Il Rettore e' eletto entro sessanta giorni dalla cessazione. 7. Il Rettore e' eletto: a) nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

  16. nella terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, purche' alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto;

  17. nella quarta votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purche' vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In ognuna delle votazioni, si procede comunque allo spoglio dei voti. 8. E' eletto chi ha riportato il maggior numero di voti;

    in caso di parita', e' eletto chi ha maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', chi ha maggiore anzianita' anagrafica." - l'art. 8 e' sostituito dal...

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