DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2015 - Modifiche allo Statuto. (15A00841)

IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Universita' per Stranieri di Perugia»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'art. 27 «Modifiche dello Statuto»;

Vista la deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso unanime parere favorevole in merito all'adozione delle modifiche allo Statuto dell'universita' per stranieri di Perugia;

Vista la deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, con la quale il Senato Accademico, con la maggioranza prevista dall'art. 27 del vigente Statuto dell'universita' per stranieri di Perugia, ha deliberato le modifiche allo Statuto dell'Ateneo;

Vista la nota rettorale prot. n. 10411 del 23 dicembre 2014, con la quale le modifiche allo Statuto sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini dell'esercizio del controllo ai sensi della succitata legge n. 168/1989;

Vista la nota direttoriale prot. n. 1136 del 2 febbraio 2015, con la quale la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle succitate modifiche di Statuto;

Tenuto conto che il Senato Accademico, con la suddetta deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, ha ritenuto di derogare, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del vigente Statuto, all'ordinario termine di vacatio legis di 15 giorni tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche e l'entrata in vigore delle stesse, stanti le ragioni di particolare urgenza, disponendo l'entrata in vigore alla stessa data della pubblicazione;

Decreta: 1. Sono emanate le seguenti modifiche allo Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, approvate dal Senato Accademico: - l'art. 21 - Alta Scuola per l'insegnamento e la promozione della lingua e della cultura italiana e l'art. 30 - Norma finale e transitoria vengono soppressi - la numerazione dei restanti articoli e' cosi' modificata: TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Natura, missione istituzionale e strumenti operativi dell'Universita' Art. 2 - Principi ispiratori Art. 3 - Patrimonio Art. 4 - Corsi e titoli Art. 5 - Anno accademico TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' Capo I - Generalita' sugli organi dell'Universita' Art. 6 - Norme generali sul funzionamento degli organi collegiali Art. 7 - Decadenze e incompatibilita' Art. 8 - Altre norme sul funzionamento degli organi dell'Universita' Capo II - Organi di governo Art. 9 - Rettore Art. 10 - Senato Accademico Art. 11 - Consiglio di Amministrazione Capo III - Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti e altri Organi di controllo, consultivi e di garanzia Art. 12 - Nucleo di Valutazione Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti Art. 14 - Collegio di Disciplina Art. 15 - Organi di rappresentanza e di garanzia degli studenti Art. 16 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Art. 17 - Assistenza agli studenti e attivita' sportive Art. 18 - Consulta del Territorio Capo IV - Organizzazione e gestione della ricerca e della didattica Art. 19 - Dipartimenti Art. 20 - Commissione paritetica docenti-studenti Art. 21 - Centri autonomi Art. 22 - Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo Capo V - Organizzazione della funzione amministrativa e gestionale Art. 23 - Caratteri della struttura amministrativa Art. 24 - Norma speciale sull'accesso e l'esercizio della funzione amministrativa presso l'Universita' per Stranieri di Perugia Art. 25 - Direttore Generale TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI Art. 26 - Modifiche dello Statuto Art. 27 - Regolamenti Art. 28 - Codice Etico - Il testo degli articoli 9, 10, 11, 12, 19, 25 e 27, secondo la nuova numerazione, e' cosi' modificato: Art. 9 - Rettore 1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il Rettore inoltre: a) convoca e presiede il Senato Accademico, curandone l'esecuzione delle decisioni e rappresentandone presso il Consiglio di Amministrazione le istanze;

  1. esercita l'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita' e sull'attivita' del personale docente ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

  2. riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita' e promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;

  3. propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, recepito il parere del Senato Accademico;

  4. avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari, trasmettendone gli atti al Collegio di Disciplina, ferma la propria competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

  5. adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

  6. avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice Etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina;

  7. propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore Generale;

  8. in caso di necessita' e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

  9. emana lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e le relative modifiche;

  10. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 2. Il Rettore e' eletto fra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Universita' italiane. Dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. 3. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori;

  11. ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento;

  12. a un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1;

  13. a un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1;

  14. a un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti...

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