DECRETO RETTORALE 3 agosto 2018 - Modifica dello statuto. (18A05749)

IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, Autonomia delle Universita';

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e successive modifiche, in particolare l'art. 6, commi 7 e 8;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;

Rilevata la necessita', a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore dello Statuto suddetto, di apportare modifiche al testo vigente, sia alla luce della normativa sopravvenuta che a seguito dell'esito della verifica con la prassi applicativa;

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione che, con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori: a) raccomanda, per la composizione e la designazione dei membri del collegio di disciplina, il ricorso a figure esterne al fine di assicurare maggiore indipendenza di giudizio, segnalando l'opportunita' che il legislatore preveda una modalita' elettiva di costituzione di almeno una parte del collegio di disciplina oppure che, per previsione statutaria e regolamentare, almeno una parte del collegio sia esterna all'ateneo;

  1. da' atto del dibattito avvenuto al tavolo di lavoro in ordine all'alternativa, rimasta irrisolta, tra il raccomandare agli atenei di riconoscere negli statuti, per i casi di illecito disciplinare del rettore, la titolarita' del potere disciplinare in capo al decano d'ateneo, ovvero di valutare la possibilita' di attribuire per legge il potere in questione al Ministro;

    Viste le modifiche allo Statuto, approvate dal senato accademico con delibera n. 79 del 23 marzo 2018, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 75 del 15 marzo 2018, inviate al MIUR con nota prot. 27290 del 27 aprile 2018 per il dovuto controllo di legittimita' e merito, con le quali, in conformita' alle richieste della suddetta delibera ANAC, all'art. 20 e' stata introdotta, rispetto al testo originario, la necessaria presenza di membri appartenenti ai ruoli di altro ateneo, nel numero complessivo di quattro (due effettivi e due supplenti);

    Preso atto del sopravvenuto Atto di indirizzo del MIUR, prot. n. 39 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione - Sezione Universita', contenente ulteriori raccomandazioni alle universita' in merito alla composizione del collegio di disciplina e, nelle more dell'intervento del legislatore, all'iniziativa disciplinare del decano nei confronti del rettore;

    Considerata la nota, registro ufficiale 8262.22 giugno 2018, prot. in arrivo 39292 del 25 giugno 2018, con la quale il MIUR, senza sollevare alcun rilievo di legittimita' e di merito sulle modifiche allo Statuto approvate dall'Ateneo, in coerenza con l'Atto di indirizzo di cui sopra, si limita a segnalare all'Universita' di Pisa l'opportunita' di «uniformare la disciplina statutaria e regolamentare in materia di procedimento disciplinare alle raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero, rispettivamente in sede di Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione e nell'Atto di indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione del citato aggiornamento», raccomandando l'introduzione del «principio elettivo nella composizione del collegio di disciplina (anche solo parziale) e la presenza nel predetto collegio di componenti in prevalenza esterni», nonche' la previsione della «titolarita' del potere disciplinare, nei caso di illeciti commessi dal rettore, in capo al decano dell'Ateneo;

    Considerata l'opportunita' di un aggiornamento, in ragione delle raccomandazioni del MIUR di cui alla nota sopra richiamata, delle modifiche statutarie gia' approvate con riguardo all'art. 20, comma 2, dedicato al collegio di disciplina, quale organo incaricato di svolgere la fase istruttoria, e dell'art. 41, comma 1, riguardante i soggetti cui spetta l'iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari;

    Vista la proposta di ulteriore modifica dell'art. 20, comma 2 e di modifica dell'art. 41, comma 1, dello Statuto dell'Universita' di Pisa;

    Vista la delibera 20 luglio 2018, n. 242, con il quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulle proposte di modifica agli articoli sopracitati;

    Vista la delibera 27 luglio 2018, n. 172, con la quale il senato accademico ha approvato le proposte di modifica suddette;

    Decreta: Art. 1 1. Sono emanate le modifiche ai seguenti articoli dello Statuto dell'Universita' di Pisa: all'art. 1, comma 3, secondo capoverso dopo la parola «promuove,» e' inserita la locuzione «nell'ambito della terza missione,», dopo la parola «saperi» e' inserita la congiunzione «e»;

    la locuzione «e il trasferimento tecnologico» e' sostituita con la locuzione «nonche' il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori, nel rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale e sociale, senza concorrere mai a pregiudicare la vivibilita' dei territori stessi»;

    all'art. 2, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Promuove l'equilibrata rappresentanza di genere in ogni aspetto della vita accademica e, in particolare, nelle candidature e nella composizione degli organi collegiali»;

    all'art. 2, comma 9, dopo la locuzione «su criteri di» la locuzione «efficienza ed efficacia» e' sostituita con la locuzione «economicita', efficienza ed efficacia»;

    all'art. 7, comma 2, prima della parola «pubblici» e' inserita la parola «atti»;

    dopo la parola «pubblici» e' inserita la frase «e vengono pubblicati secondo le norme stabilite in apposito regolamento di ateneo, nel rispetto del diritto alla riservatezza.» ed eliminata la locuzione «pubblici. Le modalita' riguardanti la loro pubblicazione sono disciplinate dall'art. 52.»;

    al comma 3, viene inserita, all'inizio del comma la locuzione «L'Universita'» con trasformazione della lettera «a» della parola «assicura» da maiuscola a minuscola e dopo la parola «assicura» e' inserita la locuzione «anche mediante appositi regolamenti,»;

    dopo la parola «amministrativo» viene eliminato il punto;

    dopo le parole «e il» e' eliminata la locuzione «Un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del» e dopo la parola «civico» sono eliminate le parole «e documentale»;

    all'art. 8, comma 3, le parole «la funzionalita'» sono sostituite dalle parole «l'adeguatezza»;

    prima della parola «impegnandosi» e' inserita la congiunzione «e» e' sostituita dalla congiunzione «nonche'» e dopo la locuzione «ogni forma di» sono inserite le parole «discriminazione, molestia e»;

    all'art. 11, comma 1, dopo la parola «organi» e' eliminata la locuzione «necessari al governo»;

    al comma 2, dopo «(CUG)» la congiunzione «e» e' sostituita dalla virgola e dopo la parola «disciplina» e' inserita la locuzione «, la commissione etica e il presidio della qualita'.»;

    all'art. 12, il comma 17 viene posizionato dopo il comma 2 e rinumerato «2-bis»;

    il comma 18 viene posizionato dopo il comma 2-bis, rinumerato «2-ter»;

    dopo la parola «competenza» viene inserita la locuzione «su settori generali, scelti tra docenti a tempo pieno dell'Universita'. Puo' anche nominare, tra i docenti dell'Universita', dei delegati con competenze su settori specifici.» e dopo la parola «prorettori» viene inserito «e i delegati»;

    il comma 19 viene posizionato dopo il comma 2-ter, rinumerato «2-quater» e dopo la parola «prorettori» viene aggiunto «e i delegati»;

    nella seconda frase dopo la parola «prorettori» e' aggiunta la locuzione «e delegati»;

    il comma 20 viene posizionato dopo il comma 2-quater, rinumerato «2-quinquies» e dopo la parola «prorettori» viene aggiunta la locuzione «e i delegati»;

    al comma 4, alla lettera c., dopo la parola «ricercatori» e' aggiunta la parola «junior» e eliminata la locuzione «di cui alla lettera a, comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240/2010;»;

    alla lettera d., dopo la parola «ricercatori» e' aggiunta la parola «senior» e eliminata la locuzione «di cui alla lettera b, comma 3 dell'art. 24 della legge n. 240/2010;»;

    alla lettera f., dopo la parola «studenti» e' inserito «e dei dottorandi»;

    la locuzione «nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico» e' sostituita dalla locuzione «nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione», la virgola dopo il termine «amministrazione» e' sostituita dalla congiunzione «e»;

    il comma 6 e' cosi' riformulato: «Il voto degli elettori di cui alla lettera e., con esclusione dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che hanno voto pieno, viene ponderato nella misura di un voto ogni sei voti espressi, ai fini sia del quorum di validita' dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione»;

    al comma 16, la locuzione «Con apposito regolamento, approvato dal senato accademico» e' sostituita da «Nel regolamento generale di ateneo;

    all'art. 13, comma 3, la lettera b. viene rinominata a.;

    la lettera c. viene rinominata b.;

    viene inserita una nuova lettera c. cosi' formulata «c. i regolamenti di funzionamento degli organi collegiali di ateneo di cui all'art. 11, comma 2, e dei centri di ateneo di cui all'art. 39, comma 5»;

    la lettera a. viene rinominata d.;

    viene inserita una lettera e. cosi' formulata «e. i...

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