DECRETO RETTORALE 24 luglio 2018 - Modifiche allo Statuto. (18A05310)
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 12;
Vista la deliberazione in data 28 febbraio 2018, con la quale il Senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 12 dello statuto, di apportare modifiche agli articoli 1, 10, 25, 26, 27, 28, 35 e 41 dello stesso;
Vista la deliberazione in data 27 marzo 2018, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate;
Vista la nota rettorale prot. n. 35699/18 del 10 maggio 2018, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota prot. n. 9401 del 20 luglio 2018, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato che nulla osta alla pubblicazione delle predette modifiche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Decreta: Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate. «TITOLO I - Norme generali Art. 1 (Principi direttivi e finalita'). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. L'Universita' degli studi di Milano (d'ora in avanti Universita') e' un'istituzione pubblica di alta cultura, sede primaria di attivita' di ricerca e di formazione, il cui libero svolgimento e' garantito ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. L'Universita' ispira la propria azione a principi di indipendenza, autonomia e responsabilita'. Essa e' dotata di personalita' giuridica e di autonomia normativa, scientifica, didattica, organizzativa, funzionale e contabile nel rispetto della legislazione nazionale, della normativa europea e ai sensi delle disposizioni del presente statuto. 2. L'Universita' persegue le sue finalita' di elaborazione critica e di diffusione delle conoscenze, di interazione tra le culture, di sviluppo delle competenze, di educazione e formazione della persona, di arricchimento culturale della societa', garantendo la libera e motivata espressione delle opinioni e avvalendosi del contributo, nelle rispettive responsabilita', di tutte le sue componenti. L'Universita' considera sinergiche e strettamente correlate le attivita' di ricerca e di insegnamento e ne garantisce una costante connessione. Parimenti l'Universita' assicura l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali, ove assunte, da quelle di ricerca e di insegnamento. 3. L'Universita' e' impegnata a dare piena attuazione all'art. 34 della Costituzione che assicura il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi piu' alti degli studi. A questo fine, essa favorisce e sostiene la piena applicazione della normativa in vigore sul diritto allo studio, anche predisponendo forme autonome di intervento, compatibili con le risorse a disposizione. L'Universita' organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere il piu' possibile efficace e proficuo lo studio universitario. 4. L'Universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca ed e' impegnata a raccordare le sue funzioni istituzionali e i rapporti di collaborazione che ne derivano al quadro di riferimento internazionale, favorendo i processi che coinvolgono in questa prospettiva i soggetti e le strutture che in essa operano, incrementando le proprie capacita' di richiamo dall'estero di studenti, ricercatori e professori e incentivando relazioni e forme di cooperazione, volte a sostenere la mobilita', le partecipazioni a reti scientifiche e l'integrazione a livello internazionale delle attivita' formative. 5. L'Universita' si connota quale soggetto impegnato e attivo per il progresso scientifico, culturale, sociale, civile, economico della Repubblica e, in essa, degli ambiti territoriali e delle comunita' collegate alle sue sedi operative. 6. L'Universita' adotta autonome procedure di monitoraggio e valutazione della ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttivita' e della corretta gestione delle risorse, assumendo come finalita' il miglioramento continuo della qualita' e come criteri centrali l'indipendenza e la terzieta' delle valutazioni e la trasparenza delle procedure, individuando metodi e modelli operativi conformi alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze di raccordo con gli organismi nazionali operanti nel settore. Gli esiti dei processi di valutazione della ricerca e della didattica sono considerati ai fini dell'allocazione delle risorse finanziarie e di personale in modo da determinare una piu' coerente ed efficace programmazione degli interventi. L'Universita' assicura la trasparenza, la tracciabilita' e il controllo di legittimita' dei propri atti ai sensi della normativa in vigore e con le modalita' definite dalla apposita regolamentazione interna. Omissis Art. 10 (Attivita' culturali, sportive e ricreative e liberta' di associazione e di riunione). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. L'Universita' promuove e favorisce, ai sensi della normativa in vigore, attivita' culturali, sociali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel regolamento generale d'Ateneo, comprese quelle promosse in forma autonoma, negli ambiti e per le finalita' di cui al presente comma, dal personale universitario e da associazioni e cooperative studentesche e da gruppi di studenti, come definite nel regolamento generale d'Ateneo e da altri pertinenti regolamenti interni. 2. L'Universita' favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative scientifiche e culturali. 3. L'Universita' garantisce la liberta' di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita universitaria. 4. L'Universita' promuove, favorisce e sostiene la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attivita'. 5. L'uso degli spazi universitari per le attivita' e da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni e' disciplinato sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento d'Ateneo, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'istituzione universitaria. Omissis TITOLO III - Struttura di Governo e organi Art. 25 (Rettore). - Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito dal seguente: 1. Il rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Il rettore e' il rappresentante istituzionale e legale dell'Ateneo. Rientrano in particolare tra le sue funzioni: a) proporre, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, un documento programmatorio e di sviluppo nel quale sono indicati gli indirizzi e gli obiettivi generali di medio e lungo termine che orientano le scelte e le priorita' di intervento nei diversi settori di attivita'. Il documento costituisce elemento di riferimento per le attivita' di valutazione e di controllo dell'Ateneo e ai fini della applicazione delle disposizioni sulla programmazione triennale di Ateneo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
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proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio e documenti allegati, predisposti dal direttore generale;
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esercitare con proposte agli organi di Governo dell'Ateneo le funzioni di indirizzo e di iniziativa di cui al primo capoverso;
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convocare e presiedere il Senato accademico e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni;
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convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni;
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assicurare il raccordo tra gli organi centrali di Governo dell'Ateneo e vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita' impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilita';
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svolgere le funzioni di cui al successivo art. 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;
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proporre il direttore generale come previsto dalla normativa in vigore;
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assicurare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
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presentare una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;
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avviare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 33 del presente statuto, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di amministrazione, e comminare nei confronti del personale docente provvedimenti disciplinari non piu' gravi della censura;
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emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
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assumere, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o...
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