DECRETO RETTORALE 24 gennaio 2017 - Modifiche allo Statuto. (17A00877)

IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo Statuto della Universita' degli Studi di Roma «Tor Vergata» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 296 del 21 dicembre 2011 e n. 91 del 18 aprile 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 settembre 2016;

Vista la delibera del Senato accademico del 18 ottobre 2016 con la quale sono state approvate le modifiche di Statuto di seguito riportate;

Vista la nota prot. 33345 del 2 novembre 2016 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca le modifiche allo Statuto approvate dal Senato accademico per il controllo di legittimita' e di merito prescritto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la nota del 2 gennaio 2017, protocollata in data 10 gennaio 2017 al n. 178, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in risposta alla nota prot. 33345 del 2 dicembre 2016, preso atto delle modifiche allo Statuto approvate dal Senato accademico nella seduta del 18 ottobre 2016, ha comunicato di non aver osservazioni da formulare;

Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» e' modificato come segue: il titolo dell'art. 5 e' modificato in: «Organi centrali e cariche dell'Ateneo»;

e' aggiunto il seguente comma 2 all'art. 5: «Sono considerate cariche accademiche quelle di rettore, prorettore, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Senato accademico, direttore di dipartimento e preside di facolta'»;

l'art. 6, comma 2, lettera g), e' cosi' modificato: «nomina il prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ed eventualmente altri prorettori per l'esercizio di specifiche funzioni nel numero massimo di dieci»;

all'art. 6, comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la lettera l bis): «sentito il Consiglio di amministrazione, promuove o resiste alle liti ove il direttore generale si trovi in posizione di conflitto di interessi»;

all'art. 6, comma 2, dopo la lettera n) e' aggiunta la lettera n bis): «sentito il Consiglio di amministrazione, promuove la...

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