DECRETO RETTORALE 1 dicembre 2014 - Modifiche allo Statuto. (14A09778)

IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e ss.mm., ed in particolare l'art. 36;

Vista la delibera del 30 settembre 2014, con la quale il Senato accademico, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso il 26 settembre 2014, ha approvato alcune modifiche allo Statuto di Ateneo. Vista la nota rettorale del 1° ottobre 2014, prot. 117317, con la quale le predette delibere del Senato accademico e Consiglio di amministrazione sono state trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, per i controlli di competenza;

Viste le note di riscontro del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 30 ottobre 2014, prot. 28082, e del 26 novembre 2014, prot. 29863;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del decreto di modifica del suindicato Statuto;

Tutto cio' premesso;

Decreta: Art. 1 Il vigente Statuto dell'Universita' degli Studi di Catania di cui in premessa e' modificato come segue: l'art. 6, comma 3, lett. f), e' modificato e sostituito dal seguente: Spetta al rettore: (...) f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorita' disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge ed in particolare dall'art. 10 della legge n. 240/2010, nei confronti del personale docente e degli studenti;

l'art. 6, comma 5, lett. b), e' modificato e sostituito dal seguente: L'elettorato attivo spetta: (...) b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e cioe' corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unita' superiore;

l'art. 7, comma 2, lett. b) e c), e' modificato e sostituito dal seguente: 2. Il Senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: (...) b) diciotto direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori di dipartimento faranno parte del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il numero dei Senatori delle altre componenti rimane invariato;

  1. otto docenti, di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori;

    l'art. 7, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente: 3. I docenti di cui alla lettera c) del secondo comma, saranno eletti con le modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevedera': a) l'elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l'individuazione di non piu' di un docente per area scientifico-disciplinare;

  2. l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona. l'art. 7, comma 7, e' modificato e sostituito dal seguente: 7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti eletti del Senato accademico durano in carica quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il mandato degli studenti e dei rappresentanti dei docenti che siano ricercatori a tempo determinato, ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. l'art. 8, comma 2, lett. b) e c), e' modificato e sostituito dal seguente: 2. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto...

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