DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 2018, n. 6 - Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certificazione regionale delle competenze. (18R00225)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 18 del 20 aprile 2018) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme in materia di Addestramento professionale dei lavoratori;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002 «Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorita' future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)», per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione e la successiva «Dichiarazione di Copenaghen» adottata il 30 novembre 2002 dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione;

Vista la «Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)» per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per presentare le proprie qualifiche e competenze in Europa;

Vista la «Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente» che fornisce una piattaforma comune per la definizione delle cosiddette competenze per la cittadinanza, la cui acquisizione da parte di tutti i cittadini europei deve costituire l'obiettivo prioritario degli Stati membri;

Vista la «Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale», che definisce i crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ed il quadro metodologico comune che facilita l'accumulo e il trasferimento dei risultati di apprendimento, in termini di crediti, da un sistema all'altro allo scopo del raggiungimento di una qualifica;

Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale», che vuole istituire entro il 2018 modalita' che consentano alle persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilita' e competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e ottenere una qualifica completa o parziale, migliorando l'occupabilita' e la mobilita', in particolare delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate;

Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i giovani», che individua, tra gli orientamenti su cui dovrebbero basarsi i sistemi di garanzia per i giovani, anche l'attuazione della raccomandazione del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;

Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente» che consente ai diversi sistemi nazionali di riconoscere reciprocamente i titoli e le qualifiche quali certificazioni dei risultati di apprendimento (learning outcomes), indipendentemente dai contesti in cui tale apprendimento si e' realizzato, attraverso un insieme di riferimenti condivisi che rendano possibile a tutti i cittadini...

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