DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2016, n. 9 - Revisione biennale delle Tabelle 'A' e 'B' allegate al decreto presidenziale 15 febbraio 2012 n. 17, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. (16R00359)

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 27 del 24 giugno 2016) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 con il quale e' stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e s.m.i.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso dei documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa», e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 2-bis, dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che: «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter, del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che: «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque...

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