DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2020, n. 193 - Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. (21G00050)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 2

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, e, in particolare, l'articolo 1, comma 174

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 62

Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e, in particolare, l'articolo 2

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110

Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2019

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2020

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2020

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino dell'organismo e vigilanza

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione e importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di

legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri»:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

.

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 174 della

legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il

mercato e la concorrenza»:

174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, e' adottato il regolamento di

organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da

fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma

634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e

successive modificazioni, nonche' del principio

dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi

interessati negli organi dell'ente. Nelle more

dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del

regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco

nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il

regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, e' abrogato.

.

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008)»:

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'

e crescita, di ridurre il complesso della spesa di

funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di

incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei

servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31

ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei

Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per

la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione

del programma di Governo e il Ministro dell'economia e

delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in

relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,

trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed

organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche

statali o partecipate dallo Stato, anche in forma

associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche

comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o

complementari, con conseguente riduzione della spesa

complessiva e corrispondente riduzione del contributo

statale di funzionamento

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici

che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse

pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero

soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo

le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404

e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto

dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,

comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno

2002, n. 112

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti

che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza

legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni

amministrative conferite alle regioni o agli enti locali

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo

amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del

numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30

per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti

organi

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in

liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti

dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle

norme sulla liquidazione coatta amministrativa

f) abrogazione delle disposizioni legislative che

prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico

del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni

pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e

posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto

privato ai sensi della lettera b)

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste

preminente competenza nella materia, delle funzioni di

enti, organismi e strutture soppressi

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali

esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione

degli organici del personale dirigenziale e non

dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla

logistica ed al funzionamento

i) la riduzione da parte delle amministrazioni

vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con

corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del

personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il

contenimento della spesa per la logistica ed il

funzionamento.

.

- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica»:

Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati

amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi

collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica

essa puo'

dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute

ove previsto dalla normativa vigente

eventuali gettoni di

presenza non possono superare l'importo di...

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