DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2020 - Approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2019 a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. (21A00582)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400

, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 13, «Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT), e' sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che «con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma»

Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto, nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma 3 del medesimo articolo

Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo stesso art. 13, commi 3 e 3-ter

Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, relativo al trattamento dei dati personali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica» e, in particolare l'art. 3, comma 6

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante

Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii)

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018

Vista la delibera dell'Autorita'...

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