DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2020, n. 171 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (20G00192)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma 5, e 117 della Costituzione
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e in particolare l'articolo 18
Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio
Vista la rettifica della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 146 dell'11 giugno 2018
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2020
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 2017, n. 239
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, le parole: «da 2 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 12».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato
rapporti dello Stato con l'Unione europea
diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea
b) immigrazione
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose
d) difesa e Forze armate
sicurezza dello Stato
armi, munizioni ed esplosivi
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari
tutela della concorrenza
sistema valutario
sistema tributario e contabile dello Stato
armonizzazione
dei bilanci pubblici
perequazione delle risorse
finanziarie
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali
referendum statali
elezione del Parlamento europeo
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi
l) giurisdizione e norme processuali
ordinamento
civile e penale
giustizia amministrativa
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
n) norme generali sull'istruzione
o) previdenza sociale
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale
r) pesi, misure e determinazione del tempo
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale
opere
dell'ingegno
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni
commercio con l'estero
tutela e sicurezza
del lavoro
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale
professioni
ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi
tutela della salute
alimentazione
ordinamento
sportivo
protezione civile
governo del territorio
porti
e aeroporti civili
grandi reti di trasporto e di
navigazione
ordinamento della comunicazione
produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
previdenza complementare e integrativa
coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario
valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali
casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le...
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