DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2020, n. 171 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (20G00192)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma 5, e 117 della Costituzione

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e in particolare l'articolo 18

Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

Vista la rettifica della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 146 dell'11 giugno 2018

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2020

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica

20 dicembre 2017, n. 239

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, le parole: «da 2 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 12».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli

estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea (GUUE)

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di

legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata

dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato

rapporti dello Stato con l'Unione europea

diritto

di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all'Unione europea

b) immigrazione

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

religiose

d) difesa e Forze armate

sicurezza dello Stato

armi, munizioni ed esplosivi

e) moneta, tutela del risparmio e mercati

finanziari

tutela della concorrenza

sistema valutario

sistema tributario e contabile dello Stato

armonizzazione

dei bilanci pubblici

perequazione delle risorse

finanziarie

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali

referendum statali

elezione del Parlamento europeo

g) ordinamento e organizzazione amministrativa

dello Stato e degli enti pubblici nazionali

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

polizia amministrativa locale

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi

l) giurisdizione e norme processuali

ordinamento

civile e penale

giustizia amministrativa

m) determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

n) norme generali sull'istruzione

o) previdenza sociale

p) legislazione elettorale, organi di governo e

funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'

metropolitane

q) dogane, protezione dei confini nazionali e

profilassi internazionale

r) pesi, misure e determinazione del tempo

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale

opere

dell'ingegno

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

delle Regioni

commercio con l'estero

tutela e sicurezza

del lavoro

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale

professioni

ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

produttivi

tutela della salute

alimentazione

ordinamento

sportivo

protezione civile

governo del territorio

porti

e aeroporti civili

grandi reti di trasporto e di

navigazione

ordinamento della comunicazione

produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

previdenza complementare e integrativa

coordinamento della

finanza pubblica e del sistema tributario

valorizzazione

dei beni culturali e ambientali e promozione e

organizzazione di attivita' culturali

casse di risparmio,

casse rurali, aziende di credito a carattere regionale

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle

Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la

determinazione dei principi fondamentali, riservata alla

legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata

alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

decisioni dirette alla formazione degli atti normativi

comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione

degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione

europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio

del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle

materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in

ogni altra materia. I Comuni, le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT