DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2020, n. 162 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. (20G00187)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400

Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, recante regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2020

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica

15 novembre 2006, n. 314

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 10, la lettera a) e' soppressa

    b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente:

    13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unita' immobiliari che tengono conto della presenza o meno di: ascensore

    pertinenze

    esposizione all'aperto

    impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato

    ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari.

    .

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

    di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'articolo 87, quinto comma della Costituzione

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di

    legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della

    legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    ministri):

    Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente

    della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

    ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato...

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