DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019, n. 54 - Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19G00061)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare, gli articoli 119 e 121, concernenti, rispettivamente, i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida e l'esame di idoneita' per il conseguimento della patente di guida;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, il Capo II, Sezione I;

Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale e, in particolare, l'articolo 21, in materia di rinnovo di validita' della patente di guida;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e, in particolare, l'allegato III concernente i requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 331 e i relativi modelli di certificazione sanitaria IV-4, IV-5 e IV-6 allegati al Titolo IV, Parte II, del regolamento medesimo;

Considerata la necessita' di dare seguito alle disposizioni previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in formato cartaceo;

Considerata la necessita' di tutelare la riservatezza dei dati sanitari contenuti nei documenti attestanti l'idoneita' psicofisica alla guida dei conducenti di veicoli a motore;

Considerato, altresi', necessario informatizzare la procedura per il rilascio delle patenti di guida in sede di conseguimento della stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato nonche' di rinnovo di validita' e, conseguentemente, prevedere un unico modello di trasmissione del giudizio di idoneita' psicofisica del conducente di veicolo a motore, anziche' i suindicati tre diversi modelli di certificazione sanitaria;

Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del richiamato articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, prediligendo la trasmissione in via telematica dell'esito della visita medica per il rilascio della patente di guida agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 15 febbraio 2018;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. L'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: «Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneita' psicofisica alla guida di veicoli a motore). - 1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e' comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II. 2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validita' del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e' ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.): «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  1. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  2. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  3. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e). (Omissis).». - Si riporta l'articolo 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale): «Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada. 3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita' dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.». - Si riporta il testo degli articoli 119 e 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 119. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla...

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