DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2018, n. 150 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. (19G00009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare l'articolo 3, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65;

Considerata l'esigenza di assicurare la migliore operativita' e continuita' dell'azione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;

Sentita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a Il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Comitato e' organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.»;

  1. dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e...

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