DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146 - Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35 e 36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123, concernente regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;

Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, anche con riferimento ai predetti regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal quale ha effetto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, cosi' come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017, recante il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformita' al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalita' dettagliate relative alla dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Uditi i pareri interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 6 settembre 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare: a) individua le autorita' competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3, terzo periodo, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;

b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica di cui all'articolo 14...

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