DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018, n. 118 - Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (18G00145)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 111, 113, comma 1, lettera a), 113-bis, comma 1, e 118;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed in particolare l'articolo 1, comma 192;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'articolo 1, commi 291 e 292;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016;

Ritenuto di dover disciplinare con apposito regolamento l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, dall'articolo 29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2018;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 19 luglio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell'Agenzia, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  1. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  2. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  3. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di...

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