DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40 - Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00064)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in precedenza indicate;

Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)»;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito. Le Sezioni COCER Marina e COCER Aeronautica non hanno concertato lo schema di provvedimento;

Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e' stato concertato con la sola Sezione Esercito del Consiglio centrale di rappresentanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni presentate dalla Sezione Marina del Consiglio centrale di rappresentanza ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, del citato decreto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Decreta: Art. 1 Area di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, incluse le capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, con esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi equipollenti e del personale volontario non in servizio permanente. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. 2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte economica, con le eccezioni di cui al comma precedente. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta...

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