DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2018 - Approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019. (18A01911)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e, in particolare, l'art. 6-bis, relativo al trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al medesimo art. 7;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in base al quale la Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica esprime un parere sul programma statistico nazionale;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che prevede il Programma statistico nazionale e la relativa procedura di approvazione;

Visto, altresi', l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT e sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta, nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che gli aggiornamenti del Programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter del predetto articolo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice...

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