DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017, n. 139 - Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue. (17G00152)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede l'adozione di norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 116 concernente la patente di guida, nonche' l'articolo 119 riguardante i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente stessa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti le patenti di guida e, in particolare, l'Allegato III, che stabilisce i requisiti di idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in particolare, l'articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida, nonche' l'articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell'appendice II, per le quali si esclude la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida;

Considerata la necessita' di apportare modifiche alla appendice II dell'articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue;

Visto il parere favorevole del Ministero della salute;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'Appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G e' soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 luglio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3777 N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  1. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  2. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  3. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e). (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale): «Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 116 e 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. 2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

  4. AM: 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

    2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

    3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata;

    o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna;

    o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

  5. A1: 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

    2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

  6. A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

  7. A: 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;

    2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

  8. B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui...

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