DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 134 - Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00147)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno dieci anni;

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 605, della citata legge n. 296 del 2006, che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di misure, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, ed in particolare le disposizioni di cui alla lettera f) del citato articolo, che prevede dette misure debbano essere adottate «anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio»;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita';

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare, l'articolo 13, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 7 del 2007, secondo il quale, nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti tecnici, con i richiamati regolamenti sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo;

la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento;

la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini;

l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri-orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 di riordino degli istituti tecnici che dettano criteri per l'organizzazione dei percorsi e il passaggio al nuovo ordinamento, nonche' per l'articolazione delle cattedre e la ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni, da effettuare «in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici»;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto n. 88 del 2010 nella parte in cui «determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici»;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-bis, n. 6438, che ordina al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'esecuzione della citata sentenza n. 3527 del 2013;

Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 che specifichi i criteri per la ridefinizione dell'orario complessivo, ferma restando l'applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate;

Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli alunni, nonche' coerente con le finalita' didattico-educative dei percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 settembre 2016;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 1° dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici 1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;

  1. dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b), e' definito secondo i seguenti criteri;

  2. superamento delle sperimentazioni didattiche gia' adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilita' di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilita' di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;

  3. ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

  4. conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilita' adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999...

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