DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016 - Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 100 docenti di I e II fascia per l'anno accademico 2015/2016 e n. 68 docenti di I e II fascia per l'anno accademico 2016/2017, comprensivi delle unita' di personale dell'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona. (Comparto Afam). (16A07891)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

Considerato che, come gia' previsto in applicazione dell'art. 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola e, per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a non applicarsi i limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di...

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