DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2014, n. 195 - Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (15G00003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed, in particolare, l'articolo 27 che dispone l'emanazione del regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 maggio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II.»;

  1. all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il punto finale e' sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere: «s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;

    s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.»;

  2. all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II.»;

  3. all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione e' realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze. 3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.»;

  4. all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.»;

  5. all'articolo 17, comma 2, le parole: «E' anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00.» sono soppresse;

  6. all'articolo 25, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.»;

  7. all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" e' soppressa;

  8. all'articolo 30, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprieta' dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresi', il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreche' il subentrante continui l'esercizio della medesima attivita', sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.»;

  9. all'articolo 36, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio puo' essere impresso il termine, rispettivamente, "dorato", "argentato", "platinato" o "palladiato" a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore. 1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini "laminato" o "placcato", seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s- ter).»;

  10. l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 e' sostituito dall'allegato II al presente decreto;

  11. l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 e' sostituito dall'allegato III al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, come modificate dalla lettera l) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli oggetti realizzati in...

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