DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014, n. 172 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale. (14G00186)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Visto l'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

b) al comma 3, la parola: «metereologici» e' sostituita dalla seguente: «meteorologici»;

c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

d) al comma 5, dopo le parole: «alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo intervento puo' essere presentata per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.»;

f) al comma 5-bis le parole: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1»;

g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attivita' ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.»;

Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R....

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT