DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 94 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33-bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)). (18R00267)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018). IL VICEPRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) ed, in particolare l'art. 3, comma 2 lettera e), ai sensi del quale la Regione adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati, l'art. 33, commi 1 e 2, contenente la disciplina dei permessi annuali di caccia e l'art. 33-bis il quale attribuisce all'Amministrazione regionale la potesta' di disciplinare criteri e principi per l'ammissione degli aspiranti soci a Riserva di caccia, anche in soprannumero, e di determinare con regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed aspiranti soci;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera g), della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale, con uno o piu' regolamenti, in esecuzione dell'art. 3, comma 2, lettera e) e dell'art. 33, comma 1, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;

Visto l'art. 40, comma 13, della medesima legge regionale 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della legge regionale 6/2008 tra le quali, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lettera f), le modalita' e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del direttore della Riserva di caccia e del cacciatore della Riserva di caccia in cui e' stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'elenco dei dirigenti venatori sono disciplinate dalla regione con apposito regolamento;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2009 n. 0339/Pres. con cui e' stato emanato il «Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, dell'art. 39 comma 1, lettera g) e dell'art. 40 comma 13 della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2016 n. 3 «Norme in funzione di riordino...

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