DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 5 - Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie orso bruno, lince e lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128. (18R00130)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare, l'art. 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresi', i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attivita'»;

Visto il «Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)» emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0120/Pres. con il quale sono state apportate alcune modifiche al citato regolamento emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.;

Atteso che con la legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 «Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attivita' venatoria» e' stato modificato l'art. 11, comma 1 della legge regionale 6/2008, autorizzando la Regione a indennizzare i danni arrecati dallo sciacallo dorato (Canis aureus) al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento, nella stessa misura (100%) gia' prevista per altre tre specie di grandi carnivori (orso lince e lupo) di interesse comunitario ai sensi dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva «Habitat») e, in secondo luogo, autorizzando l'erogazione di...

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