DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2017, n. 217 - Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144. (17R00519)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2017). IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dispone che l'azione di edilizia agevolata e' quella finalizzata alla realizzazione di iniziative, attuate dai privati cittadini a condizioni di mercato, dirette al recupero o all'acquisto con contestuale recupero della prima casa di abitazione, equiparando a questi i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico;

Visto il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 0144/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1674 dell'8 settembre 2017 che ha approvato in via definitiva alcune modifiche al sopra indicato regolamento anche al fine di: a) riconoscere il contributo per iniziative realizzate nei comuni interamente montani, come quantificato dall'art. 7, comma 2 del regolamento, a prescindere dalla residenza anagrafica dei soggetti richiedenti;

  1. determinare in euro 20.000,00 la soglia minima di spesa che deve risultare direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario per gli interventi di «manutenzione straordinaria», indicata alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del regolamento, e gli «interventi equiparati» indicati al comma 2 dell'art. 6 medesimo;

  2. ricomprendere tra le voci di spesa utili al riconoscimento del contributo anche quelle tecniche e gli oneri fiscali;

Visto il decreto di correzione di errore materiale adottato dal direttore dell'area interventi a favore del territorio...

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