DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2017, n. 198 - Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. (17R00479)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017) IL PRESIDENTE Visto l'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), come sostituito dall'art. 2, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilita' 2017), che attribuisce alla Regione le funzioni di regolamentazione, programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14 della medesima legge regionale 20/2006, nonche' le funzioni di realizzazione e sostegno di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale e le funzioni relative alla concessione di finanziamenti alle amministrazioni pubbliche finalizzati a incentivare la stipulazione di convenzioni previste all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Di-sciplina delle cooperative sociali);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e successive integrazioni e modificazioni, che ha previsto il passaggio dalle Province alla Regione delle funzioni relative al sostegno e alla promozione della cooperazione sociale come individuate all'allegato B, comma 11-bis (Funzioni in materia di attivita' produttive);

Visto l'art. 32, commi 3 e 4 della legge regionale 26/2014 che, nello stabilire le decorrenze per i trasferimenti delle funzioni provinciali di cui all'allegato B della medesima legge, ha previsto, in particolare, la decorrenza del 1° luglio 2016 per il trasferimento delle funzioni afferenti la cooperazione sociale;

Dato atto, altresi', che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20/2006, nel testo previgente alla sua sostituzione con la citata legge regionale 25/2016, alla Regione era gia' attribuita la competenza di regolamentazione degli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali, in particolare sotto il profilo dell'armonizzazione con la normativa concernente gli aiuti di stato, nonche' di definizione con regolamento dei criteri e modalita' di ripartizione tra le singole Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 20/2006;

Richiamato, al riguardo, il «Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006»...

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