DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2017, n. 160 - Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82. (17R00367)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge regionale 3/2015 ai sensi del quale: «1. La Regione promuove la stipula di contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonche' nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, di seguito contratti, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese gia' insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali. 2. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per: a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

  1. l'elevato positivo impatto occupazionale;

  2. l'aumento della capacita' competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

  3. l'innovazione tecnologica;

  4. la sostenibilita' ambientale, sociale ed economico-finanziaria;

  5. la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali;

  6. il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company. 3. Nell'ambito dei contratti puo' essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti, oltre all'incentivo previsto dall'art. 84. 3-bis. In sede di prima applicazione, per le finalita' di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016. 4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3 e per la stipula dei contratti. 4-bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). 4-ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo...

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