DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2017, n. 17 - Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23. (17R00130)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2017) IL PRESIDENTE Viste le disposizioni del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, con particolare riferimento all'art. 3 relativo alle informazioni contenute nello schedario viticolo;

Richiamato il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 81 al relativo alle varieta' di uve da vino;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, ai sensi del quale, se si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di coltura di piante madri per marze l'uva prodotta nelle relative superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati;

Richiamato l'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che definisce i criteri di classificazione delle varieta' di viti per uva da vino;

Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a Denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad Indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma...

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