DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2016, n. 151 - Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilita' fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). (16R00438)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2016) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 «Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria» ed in particolare: l'art. 48, comma 1, che prevede che con «regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura»;

l'art. 49, comma 1 che prevede che «con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonche' ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012»;

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421» che prevede, agli articoli 8 bis, 8-ter e 8-quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e socio sanitarie, nonche' l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;

Richiamato l'art. 1, comma 796, lettera t, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 7, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 che dispone che «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti...

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