DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2016, n. 135 - Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33. (16R00432)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2016) IL PRESIDENTE Visto l'art. 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2012)» che dispone, al fine di una piu' aderente scansione temporale dell'informatizzazione del comparto, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 (e successiva errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011), nonche' i provvedimenti amministrativi e regolamentari da esso derivanti, a seguito dell'emanazione di apposito regolamento regionale;

Visti i commi 22, 23 e 24 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), con i quali: - viene istituito l'inventario informatico dei beni immobili patrimoniali regionali e degli altri diritti reali di cui e' titolare la regione;

- viene disposto che la tenuta di detto inventario, e la vigilanza sullo stesso, sono disciplinate da un regolamento, che fissa anche la data di effettivo avvio di tale inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria;

- viene disposto che detto inventario disciplini anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione e' prevista dalla legge, o e' necessaria all'amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contenente il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, relativo all'«Approvazione delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato»;

Ritenuto che le disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato su richiamate trovino applicazione nell'ordinamento regionale, specificamente per la materia relativa alla tenuta dell'inventario del patrimonio...

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