DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2015, n. 206 - Regolamento di modifica del 'Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')', emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112. (16R00106)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2015) IL PRESIDENTE Visto l'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), ai sensi del quale: «La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: a) valorizzare la creativita' giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

  1. accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

  2. diffondere la cultura di appartenenza alla comunita' locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;

  3. incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea;

  4. sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

  5. promuovere la conoscenza delle specificita' culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;

  6. incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attivita' culturali presenti nel territorio regionale;

  7. incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

  8. promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identita' culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia»;

Visto il comma 2 del medesimo art. 22 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: «Per le finalita' previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di eta' compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche»;

Visto, altresi', l'art. 33 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: «I criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente [ ... ]»;

Visto il proprio decreto 10 giugno 2014, n. 0112/Pres., recante...

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